ADESIONI E REGOLAMENTO


Il Consiglio Direttivo di EBNA ed il Consiglio Direttivo di FSBA, sulla scorta degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016 hanno deliberato in merito alla contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni di sostegno al reddito e le altre prestazioni in favore delle imprese e dei lavoratori, come previsti dalla Legge 183/2014 dal successivo Decreto Legislativo 148/2015 e dai contratti collettivi dell'artigianato.

Considerando l’obbligo, espresso all'articolo 27 del D.Lgs. 148/2015, per le imprese con più di 5 dipendenti di aderire al Fondo di Solidarietà e, per garantire ai dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro (assegno ordinario e assegno di solidarietà nelle misure stabilite da FSBA in un biennio mobile), i citati Accordi hanno deciso di prevedere l'adesione al Fondo di tutte le imprese artigiane e ulteriori soggetti di cui agli accordi sopra menzionati a partire dal primo dipendente.

Seguono:
  • Domanda di adesione
  • Comunicazione di variazione o cessazione dell'attività
  • Autocertificazione
  • Regolamento EBAP anno 2023