ADESIONI E REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo di EBNA ed il Consiglio Direttivo di FSBA, sulla scorta degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016 hanno deliberato in merito alla contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni di sostegno al reddito e le altre prestazioni in favore delle imprese e dei lavoratori, come previsti dalla Legge 183/2014 dal successivo Decreto Legislativo 148/2015 e dai contratti collettivi dell'artigianato.
Considerando l’obbligo, espresso all'articolo 27 del D.Lgs. 148/2015, per le imprese con più di 5 dipendenti di aderire al Fondo di Solidarietà e, per garantire ai dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro (assegno ordinario e assegno di solidarietà nelle misure stabilite da FSBA in un biennio mobile), i citati Accordi hanno deciso di prevedere l'adesione al Fondo di tutte le imprese artigiane e ulteriori soggetti di cui agli accordi sopra menzionati a partire dal primo dipendente.
- Domanda di adesione
- Comunicazione di variazione o cessazione dell'attività
- Autocertificazione
- Regolamento EBAP anno 2023
COME ADERIRE
Domanda di adesione
L'iscrizione all'Ente Bilaterale avviene tramite la compilazione della Domanda di Adesione che deve essere fatta pervenire a E.B.A.P. - Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese, Via Arcivescovado 3, 10121 Torino. La Domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti.
Ragione sociale
- Codice fiscale (se si tratta di ditta individuale) o Partita IVA (se si tratta di società)
- Matricola INPS
- Codice Statistico Contributivo INPS (se conosciuto)
- Codice ISTAT dell'attività produttiva (se conosciuto)
- Numero Albo Artigiani
- Indirizzo
- Attività preminente dell'impresa (specificare con esattezza l'attività esercitata)
- Numero dei dipendenti occupati
- Forma giuridica
- Iscrizione all'associazione di categoria (indicare se si è iscritti ed a quale associazione)
- Consulente del lavoro (indicare il nominativo e l'indirizzo del consulente del lavoro a cui l'impresa fa riferimento)
- Data dell'iscrizione e Contratto collettivo nazionale applicato.
- Data in cui viene compilata la domanda di adesione e firma dell'azienda richiedente.
QUOTE
In relazione alla fase in atto dei rinnovi contrattuali nazionali le tabelle e le indicazioni sotto riportate sono da considerare dinamiche in base all’evoluzione dei rinnovi.
ADESIONE AD FSBA
- 4.13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05;
- 4.18.03 con c.a. 5K;
- 4.02.XX con c.a. 3H;
- 4.11.XX con c.a. 3H;
- 4.XX.XX con c.a. 3X;
- 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con c.a. 3P e 3X.
- FSBA 0,60% della retribuzione ai fini previdenziali (0,45% a carico impresa, 0,15% a carico lavoratore)
- Dal 1/1/2022 si è tenuti al versamento anche per i lavoranti a domicilio.
ADESIONE ALLA BILATERALITÁ ARTIGIANA EBNA/EBAP
I contributi sono dovuti per tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che prestino lavoro a tempo pieno che parziale; sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli importi dovuti in base al codice statistico attribuito dall’Inps sono i seguenti:
A CSC 4 - CSC 7 (sotto i 5 dipendenti) + Organismi delle Parti Sociali
• Quota fissa 18,15 € per numero di dipendenti, di cui nazionale 11,65 € e regionale 6,50 €
B CSC 1 - CSC 7 (oltre i 5 dipendenti) Altri CSC o 4 Versante CIG
• Quota fissa 18,15 € per numero di dipendenti, di cui nazionale 11,65 € e regionale 6,50 €
2. CCNL non rinnovato (Qualora il CCNL venga rinnovato i versamenti di riferimento sono quelli riferiti al punto 1.
A CSC 4 + Organismi delle Parti Sociali
• Quota fissa 14,15 € per numero di dipendenti, di cui nazionale 7,65 € e regionale 6,50 €
B CSC diverso da 4 con più di 5 dipendenti
• Quota fissa 16,92 € per numero di dipendenti, di cui nazionale 10,42 € e regionale 6,50 €
C CSC diverso da 4 fino a 5 dipendenti
• Quota fissa 14,15 € per numero di dipendenti, di cui nazionale 7,65 e regionale 6,50 €
La quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione, prevista dalla Legge 103/1991, è dovuta su quota parte del versamento fisso mensile quantificata come segue:
per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 18,15 € calcolata su 8,84 € (5,64 €quota 2016 maggiorato di 3,20 € della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale);
per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 14,15 € calcolata su 5,47 € (2,27€ quota 2016 maggiorato di 3,20 € della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale).
per QUOTA MENSILE DIPENDENTE di 16,92 € calcolata su 8,24 € (5,04 € maggiorato di 3,20 € della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale).
- Nel campo codice sede va indicato il codice della sede INPS competente;
- Nel campo causale contributo va indicato EBNA;
- Nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda va indicata la matricola INPS dell’azienda;
- Nel campo periodo di riferimento, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA;
- • la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
COME COMPILARE IL FLUSSO UNIEMENS
All’interno di “denunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” “datiParticolari”, si valorizza l’elemento “ConvBilat” inserendo in “Conv”, in corrispondenza di “CodConv”, il valore EBNA e, in corrispondenza dell’elemento “Importo” l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento “Importo” contiene l’attributo “Periodo” in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM.
Fare attenzione alla corrispondenza fra Codice Contratto INPS indicato in UNIEMENS e il contratto applicato.
1. RIEPILOGO QUOTE IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE CIGO
Quota in vigore per periodi di competenza FINO AD APRILE 2019
A. CSC 4 + Organismi delle Parti Sociali
• Quota FSBA 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente
• Quota fissa 11,65 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 7,65 eregionale € 4,00
B. CSC diverso da 4 con più di 5 dipendenti
• Quota fissa 14,42 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 10,42 e regionale € 4,00
C. CSC diverso da 4 fino a 5 dipendenti
• Quota 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente
• Quota fissa 11,65 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 7,65 e regionale € 4,00
Quota in vigore per periodi di competenza DA MAGGIO 2019
A. CSC 4 + Organismi delle Parti Sociali
• Quota FSBA 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente
• Quota fissa 14,15 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 7,65 e regionale € 6,50
B. CSC diverso da 4 con più di 5 dipendenti
• Quota fissa 16,92 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 10,42 e regionale € 6,50
C. CSC diverso da 4 fino a 5 dipendenti
• Quota 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente
• Quota fissa 14,15 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 7,65 e regionale € 6,50
Si rammenta che la quota FSBA dello 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente è per lo 0,45% a carico azienda e per lo 0,15% a carico del lavoratore.
La regolarità contributiva darà diritto alle prestazioni previste dal citato D.Lgs. 148/2015 (riduzioni e sospensioni lavorative a carico di FSBA), per le imprese di cui al punto A, ed alle prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale per tutte le imprese ed i loro dipendenti.
2. RIEPILOGO QUOTE IMPRESE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE CIGO
Tali imprese proseguiranno ad effettuare i seguenti versamenti mensili:
Quota in vigore per periodi di competenza FINO AD APRILE 2019
• Quota fissa 14,42 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 10,42 e regionale € 4,00
Quota in vigore per periodi di competenza DA MAGGIO 2019
• Quota fissa 16,92 € per numero di dipendenti, di cui nazionale € 10,42 e regionale € 6,50
La regolarità contributivadarà diritto alle prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese.
______________________________
I contributi, di cui ai precedenti punti 1 e 2,sono dovuti per tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che prestino lavoro a tempo pieno che parziale; sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali.
Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile sono dovute per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Le quote fisse sopra indicate comprendono: quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, il contributo per l’attività RLST, le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di Sostegno al Reddito che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
I versamenti sono da effettuare tramite modello F24, alle scadenze da esso previste su un unico rigo, utilizzando il codice tributo “EBNA”.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ INPS (Legge 103/1991)
La quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione, prevista dalla Legge 103/1991, è dovuta su quota parte del versamento fisso mensile quantificata come segue:
Per periodi di competenza FINO AD APRILE 2019
per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 11,65 € - 4,27 € (2,27 quota 2016 maggiorato di 2 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale);
per QUOTA MENSILE DIPENDENTE di 14,42 € - 7,04 € (5,04 € maggiorato di 2 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale).
Per periodi di competenza DA MAGGIO 2019
per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 14,15 € calcolata su 5,47 € (2,27 quota 2016 maggiorato di 3,20 euro della quota integrativa
relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale);
Il mancato versamento delle quote dovute, determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR).Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Non aderendo alla bilateralità l’impresa datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALI
Per ottenere le prestazioni EBAP le imprese devono essere in regola con i versamenti EBNA-FSBA relativi ai 12 mesi precedenti a quello in cui si verifica l’evento ed aver presentato la Domanda di adesione all’EBAP regionale.
Per i versamenti a partire dall’anno 2017 la quota EBNA-FSBA per la verifica della regolarità contributiva è quella comprensiva del versamento integrativo regionale.
Le imprese che, pur essendovi tenute, non siano in posizione regolare rispetto ai 12 versamenti mensili precedenti l’evento, dovranno regolarizzare la posizione effettuando i versamenti mancanti utilizzando un rigo del modello F24 per ogni mese regolarizzato e trasmettendo copia dello stesso F24 all’EBAP di Bacino.
Qualora nei suddetti 12 mesi l’impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti in modo non continuativo, dovrà produrre all’EBAP di Bacino un’autocertificazione (mod. Autocertificazione) nella quale indicherà sotto la propria responsabilità il periodo in cui non ha avuto in forza personale dipendente. L’EBAP regionale effettuerà verifiche a campione.
Le richieste di prestazione saranno respinte nel caso in cui l’impresa inadempiente non regolarizzasse i versamenti e/o non producesse l’autocertificazione nel termine di 30 giorni dalla segnalazione effettuata all’EBAP di Bacino.
Le imprese che assumono la veste di datore di lavoro, allegheranno l’autocertificazione dalla quale si evinca la decorrenza di assunzione personale.
Si ricorda che le prestazioni saranno erogate sino a concorrenza dello stanziamento sui singoli capitoli.
Si rammenta che per ottenere le prestazioni FSBA le imprese devono essere in regola con i versamenti EBNA-FSBA a decorrere dal mese di gennaio 2016.
RIMBORSO VERSAMENTI F24 CODICE EBNA
I datori di lavoro che versano direttamente o tramite gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione di credito nei confronti dell’EBNA per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti.
In tali casi i datori di lavoro interessati debbono inviare all’Ente Bilaterale Regionale competente per territorio, una richiesta di rimborso sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell’impresa, con allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di identità,
• fotocopia del modello F24 del versamento,
• fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento.
Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito www.ebna.it al link “procedura per il rimborso”.
A partire dal 20 giugno 2012 le istanze di rimborso per erronei versamenti all’EBNA devono essere presentate all’EBAP, che ne cura l’istruttoria e provvede alla successiva trasmissione all’Ente Nazionale.
Per ogni ulteriore informazione e delucidazione è possibile rivolgersi all’EBAP Regionale.
Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’EBNA con debiti per partite correnti.
Non è quindi ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F24 diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente.
E’ possibile verificare la situazione contributiva delle aziende contattando gli uffici dell’EBAP Regionale. Le aziende potranno chiedere lo spostamento delle cifre eventualmente a credito su partite a debito ed effettuare i versamenti attraverso F24 esclusivamente delle differenze mancanti, indicando il mese per il quale il versamento viene effettuato.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
Il contributo unitario versato dalle imprese comprende la quota destinata all’espletamento dell’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, individuato dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali come sistema più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
In ragione dell’obbligatorietà della presenza in ogni impresa del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, a ciascuna azienda che effettua un versamento EBNA-FSBA verrà attribuito il nominativo del RLST.
La lettera di incarico, predisposta dall’Organismo Paritetico, è scaricabile per le imprese dal sito www.ebapsicurezza.it nell’apposita sezione.
Qualora nell’impresa i lavoratori avessero eletto un rappresentante interno (RLS), il datore di lavoro dovrà comunicare all’EBAP Regionale il nominativo attraverso apposito modello Allegato 7 con unito il verbale di elezione del RLS interno.
POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEL RLST PER:
Le IMPRESE ARTIGIANE nelle quali operano soggetti equiparati a lavoratori dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i esclusi soci e coadiuvanti
Per soggetti equiparati al lavoratore dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si intendono: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore che svolge lavori socialmente utili.
Le IMPRESE NON ARTIGIANE ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE firmatarie dell’accordo regionale del 6/3/2012 attuativo dell’accordo interconfederale del 13/9/2011 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tali imprese, per fruire del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, dovranno effettuare un versamento postale annuale di 18,75 euro per ogni singolo lavoratore in forza al 30 giugno indipendentemente dall’orario di lavoro effettuato.
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo c/c postale n. 21990106 intestato a E.B.A.P. – Ente
Bilaterale dell’Artigianato Piemontese - Via Arcivescovado n. 3 – 10121 Torino.
La scadenza di pagamento è il 31 luglio di ciascun anno ovvero, in caso di avvio di nuovi rapporti, l’ultimo giorno del mese successivo alla loro attivazione; in quest’ultimo caso il versamento sarà valido sino alla normale scadenza annuale.
I dati da indicare nella causale di versamento sono:
- La dicitura “QUOTA RLST”;
- l’anno per cui viene effettuato il versamento;
- il codice fiscale dell’impresa, che permetterà un’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 30 giugno);
- il Codice ATECO (ISTAT) aggiornato dell’attività’ economica attribuito all’impresa.
In occasione del primo versamento, l’impresa è tenuta ad inviare all’EBAP la domanda di adesione, al fine di completare l’iter per l’attribuzione del RLST.
Per eventuali ulteriori informazioni in merito rivolgersi agli uffici dell’EBAP Regionale.
RIMBORSO QUOTA VERSAMENTO PER RLST
Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendale e che hanno versato le quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi relativi al RLST.
Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante l’anno di riferimento del rimborso, nella misura stabilita dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni di RLS aziendali avvenute nel corso dell’anno, saranno conteggiate come quote in rimborso solamente quelle versate per i mesi di competenza a partire da quello in cui è stata effettuata l’elezione. I mesi di competenza antecedenti non verranno rimborsati a meno che l’elezione non sia stata effettuata in sostituzione di altro RLS aziendale.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno e sarà riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Il modello disponibile al fondo della pagina.
La documentazione può essere inviata:
- tramite e-mail, agli indirizzi ebap.piemonte@pec.it o ebap.piemonte@tin.it,
oppure
- tramite raccomandata A/R indirizzata a EBAP, Via Arcivescovado 3 – 10121 TORINO.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati per l’effettuazione del bonifico di rimborso. Documentazione allegata obbligatoria:
1. Allegato 7, qualora non ancora inviato, unitamente alla copia del verbale di elezione del RLS interno (comunicazione di avvenuta elezione del RLS aziendale prevista dall’Accordo Regionale 6 marzo 2012 – modulo scaricabile dal sito sezione Modulistica/ Sicurezza);
2. copia comunicazione nominativo all’INAIL;
3. copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore (Art 37– comma 11 – D.Lgs 81/2008;
4. copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale (Art 37– comma 11 aziende da 15 a 50 lavoratori.
Si rammenta che nelle imprese in cui operano lavoratori dipendenti “non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari” (Accordo Regionale 6 marzo 2012).
Inoltre, la durata dell’incarico del RLS è triennale. Alla scadenza si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS.
Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del RLS sia scaduto.
Segue modulistica relativa a: