Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato FSBA e Fondo di Sostegno al Reddito regionale – sottoscrizione accordi.
A seguito delle verifiche effettuate e del rilascio dell’ultima versione della piattaforma SINA – FSBA con l’attivazione della funzionalità dei pagamenti delle prestazioni, ai fini della presentazione corretta delle domande da parte di aziende, consulenti e centri servizi siamo a precisare quanto segue.
L’accordo sindacale che viene sottoscritto da azienda e lavoratori, e presentato agli sportelli EBAP di Bacino Territoriali, deve necessariamente essere quello generato dalla procedura SINA – FSBA, secondo quanto indicato nella Guida Portale Fondo FSBA al punto “8. Accordo Sindacale”, disponibile sul sito www.fondofsba.it.
Gli accordi in versione pdf compilabile saranno disponibili seguendo questo link fino a venerdì 7 luglio p.v.; decorso tale termine saranno rimossi.
Gli EBAP di Bacino non accoglieranno accordi compilati sul modello di accordo sindacale Nazionale, né successivamente alla rimozione dal sito, accordi sui modelli del Piemonte utilizzando i pdf compilabili.
Si ricorda inoltre che una componente fondamentale dell’accordo sindacale è la data di sottoscrizione da parte della Commissione Bilaterale di Bacino, pertanto vi invitiamo a verificare che, al momento della riconsegna degli accordi sottoscritti, in calce alle firme dei componenti della Commissione, siano riportati luogo e data di sottoscrizione.
Per gli accordi privi di data, come per quelli erroneamente caricati senza le firme della commissione o comunque incompleti, la domanda inserita sul portale SINA – FSBA sarà messa in revisione e l’accordo potrà essere sostituito.
Nel caso in cui l’azienda non fosse in regola con la contribuzione alla bilateralità, le quietanze F24 di regolarizzazione dovranno essere inviate all’EBAP Regionale all’indirizzo ebap.piemonte@pec.it, oppure inserite sulla piattaforma SINA – FSBA secondo quanto indicato nella Guida Portale Fondo FSBA al punto “5. Home page Azienda”.
Gli EBAP di Bacino NON POTRANNO ACCOGLIERE accordi relativi ad interventi di Sostegno al Reddito regionali se non sia esaurito il periodo massimo fruibile delle prestazioni FSBA. Unica eccezione i lavoratori che non siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di 90 giorni alla data di primo caricamento della domanda.